NOVITA' PER LAVORO OCCASIONALE E LIBRETTO DI FAMIGLIA

 

Esteso l'utilizzo per le aziende nel turismo e lavori agricoli

 

La L. 96/2018, pubblicata sulla G.U. n. 186/2018, di conversione del D.L. 87/2018, ha apportato modifiche al contratto di prestazione occasionale e al Libretto famiglia. Più precisamente, la legge di conversione ha ampliato l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale per aziende del turismo e ha fornito alcune precisazioni per gli imprenditori agricoli.

 

Nonostante le attesa fossero maggiori, le modifiche inserite nel Decreto Dignità (87/2018) ha introdotto solamente alcune misure modeste, lasciando sostanzialmente invariato il precedente impianto normativo.

 

Sintesi sulla disciplina del lavoro accessorio

Come noto, la legge n. 96/2017 (di conversione del D.L. n. 50/2017) ha introdotto due diversi strumenti a disposizione dei committenti: il contratto di prestazione occasionale (PrestO) in ambito professionale, per le piccole imprese e i professionisti e il libretto di famiglia, in ambito privato e familiare.

In entrambi i casi la discliplina è vincolata fortemente dalla legge e la gestione è soggetta all’intermediazione dell’Inps e limitati ad un ristretto ambito, sia per i soggetti utilizzatori o prestatori, sia per l’ammontare della prestazione e dei relativi corrispettivi erogabili.

Vengono stabiliti rilevanti limiti di natura quantitativa e nel dettaglio:

- il lavoratore può percepire nell’anno, da tutti i propri committenti, compensi non superiori ad € 5.000,00;

- il lavoratore (prestatore) può percepire dal singolo committente compensi fino ad € 2.500,00;

-  il committente può utilizzare e remunerare  prestazioni di lavoro occasionale  per un importo totale di € 5.000,00 (tale cifra va intesa come somma dei compensi per tutti i lavoratori/prestatori utilizzati), oltre che per un totale di 4 ore continuative al giorno per prestazione.

Il tetto sale a 6.250 euro, se la prestazione viene da pensionati, giovani con meno di 25 anni purchè iscritti a scuola o università, disoccupati, percettori di reddito di inclusione o di altri sussidi di sostegno.

In ambito professionale (imprenditoriale) i committenti che possono avvalersi di prestazioni occasionali sono esclusivamente:

·     soggetti che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

·     le imprese del settore agricolo ma solo con particolari  categorie di prestatori "svantaggiati".

Non possono essere più di 280 ore di prestazione per anno civile per ciascun prestatore.

Illecito in ogni caso il ricorso al lavoro occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, nelle miniere, cave e torbiere, nelle attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.

N.B. La nuova disciplina non ha in alcun modo modificato la previgente regolamentazione del rapporto di lavoro autonomo occasionale, che rimane comunque in vigore e nel proseguo di questo lavoro viene meglio illustrata.

 

Aziende alberghiere e strutture turistiche

La novità di maggior rilievo riguarda il settore turistico ampliandone lo spazio di applicazione: le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, dal 12 agosto 2018, potranno ricorrere al lavoro occasionale se hanno  alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori (senza specificare se a tempo indeterminato) anzichè cinque, come la generalità dei committenti professionali. Tale estensione tuttavia , è consentita solo nel caso in cui i prestatori appartengano a particolari categorie privilegiate e previste dalla  normativa:

·     titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;

·     giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’Università;

·     persone disoccupate;

·     percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito.

Rimangono i limiti di importo (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori), per un massimo di 5.000 euro; per ciascun prestatore i compensi non devono essere superiori a 2.500,00 euro. È utile ricordare che i compensi erogati ai soggetti di cui sopra (così come previsto dall'art. 54-bis, D.L. aprile 2017, n. 50) sono computabili, per determinare il limite massimo di utilizzo da parte dell’utilizzatore, in misura pari al 75% del loro importo (il committente potrebbe erogare compensi fino ad un massimo di euro 6.666,67 annui complessivi anzichè euro 5.000,00)

La Legge 96/2018 ha precisato che i prestatori di lavoro che si trovano nella condizione di cui sopra devono autocertificare il loro status all’atto della registrazione nella piattaforma telematica Inps.

La legge di conversione ha precisato che, nel caso in cui l’utilizzatore sia azienda alberghiera o struttura ricettiva del turismo, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto debba essere riferito a un arco temporale non superiore a 10 giorni.

 

Imprese agricole

La Legge 96/2018, in vigore dal 12 agosto 2018, interviene anche sulle prestazioni occasionali rese a favore degli imprenditori agricoli. Viene stabilito che i prestatori di lavoro, oltre ad autocertificare la loro condizione di titolare di pensione, disoccupazione, iscrizione a un ciclo di studi o percettori di forme integrative del salario (al pari di quanto già visto per le aziende del turismo) devono autocertificare nella piattaforma informatica di non essere stati iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Sempre per il settore agricolo si dispone che le 4 ore continuative di prestazione non sono da riferirsi, come per tutti gli altri settori, alla giornata lavorativa, ma a un arco temporale non superiore a 10 giorni.

In ultimo, la legge disciplina la sanzione connessa al superamento del limite di durata di utilizzo della prestazione occasionale. Infatti, qualora l’imprenditore agricolo superi i limiti, ma ciò sia derivato dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica da parte dei prestatori, non sarà applicabile la sanzione della trasformazione a tempo pieno e indeterminato del rapporto di lavoro.  

 

Denuncia preventiva della prestazione

La legge di conversione del Decreto dignità ha reso più flessibile l’onere di denuncia nel settore agricolo e turistico-ricettivo. In precedenza, infatti, l’imprenditore agricolo poteva indicare la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni; dopo la riforma, gli imprenditori agricolo nonché alberghiero-ricettivo che opera nel settore del turismo potrà comunicare la propria intenzione di avvalersi della prestazione occasionale in un arco di tempo non superiore a 10 giorni. In concreto, dunque, il committente professionale «normale» dovrà denunciare la prestazione fino ad un’ora prima del suo inizio ma indicandone in modo puntuale la collocazione temporale e la durata; gli imprenditori agricoli e alberghieri potranno invece indicare la data di inizio e il monte orario complessivo (presunto, quindi, modificabile) nel periodo dato (art. 54-bis, comma 17, D.L. n. 50/2017).

Il corrispettivo giornaliero non potrà essere inferiore a quello previsto per 4 ore di prestazione (ossia, euro 36,00) anche se la prestazione sia inferiore; fa eccezione, anche sotto questo profilo, il settore agricolo nel quale detto minimo è riferito all’arco temporale di 10 giorni e non alla singola giornata

 

Forme di pagamento alternativo

La legge di conversione contiene anche una forma di pagamento alternativo per i prestatori. Su richiesta di questi ultimi (espressa al momento della registrazione), il pagamento del compenso può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa, inserita nella procedura informatica, sia divenuta irrevocabile, per il tramite di qualsiasi sportello postale (a fronte della presentazione di apposita documentazione e oneri a carico del prestatore).

 

Adempimenti comunicativi

L’utilizzatore è tenuto a trasmettere, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma telematica Inps ovvero avvalendosi dei servizi di Contact Center messi a disposizione dell’Inps, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

- dati anagrafici e identificativi del prestatore;

- luogo di svolgimento;

- oggetto, data e ora di inizio e di termine della prestazione;

- compenso pattuito, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata.

 

Lavoro autonomo occasionale e le differenze con le prestazioni occasionali "PrestO"

Le prestazioni occasionali e il lavoro autonomo occasionale, seppur simili per tipologia e limiti quantitativi di applicazione, sono molto diversi tra loro e possono essere utilizzati - anche in cumulo - da committenti che hanno bisogno di ricorrere a collaborazioni saltuarie o comunque  difficilmente programmabili: una regolamentazione piuttosto rigida per le prestazioni occasionali ed una più flessibile ed estremamente semplificata per l’altra.

Ma quali sono le differenze tra le due forme contrattuali e quale risulta essere la più conveniente per chi necessita di brevi apporti lavorativi ?

Il lavoro autonomo occasionale può essere svolto da qualsiasi soggetto, anche se già impiegato in altro rapporto lavorativo (salvo disposizioni previste dal contratto di appartenenza che non prevedano lo svolgimento di altre attività concorrenziali). Esso può essere svolto per qualsiasi tipo di attività: sia di tipo intellettuale che materiale.

Il contratto d’opera di tipo occasionale è regolato dall’art. 2222 del codice civile. Si tratta di una prestazione meramente occasionale che si caratterizza oltre che per il tempo limitato nella sua effettuazione, anche per l’assenza di subordinazione e di coordinamento con il committente e per la mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale.

Nel lavoro autonomo occasionale il prestatore si obbliga a compiere nei confronti di un committente e verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza i requisiti della professionalità e della prevalenza, nella completa autonomia relativamente al tempo ed al modo della prestazione.

Lo svolgimento del contratto di lavoro autonomo occasionale non necessita di comunicazioni nè preventive al suo svolgimento, nè successive alla sua cessazione.

Il reddito derivante dalle collaborazioni di tipo occasionale è regolato dall’art. 67 del Tuir e classificato tra i redditi diversi. Lo stesso è assoggettato, a cura del committente, alla ritenuta fiscale del 20% (o 30% se trattasi di soggetto non residente) e va riportato nel quadro RL del modello Redditi o nel quadro D del modello 730.

Dal punto di vista previdenziale, il lavoro autonomo occasionale non è soggetto a contributo previdenziale, se non supera il limite di 5.000 euro annui, anche tra più committenti. Per la parte eccedente i 5.000 euro si applicano le aliquote previste della Gestione Separata Inps a carico del collaboratore nella misura di 1/3 e del committente nella misura dei 2/3. Tali lavoratori andranno comunicati all’Inps tramite il flusso UniEmens. Il lavoro autonomo occasionale non è soggetto all’assicurazione Inail.

Come illustrato, si tratta di una tipologia contrattuale snella e poco vincolata e che, entro i limiti e per le motivazioni descritte, più essere più utile rispetto al lavoro accessorio.

 

 

08/09/2018

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.